lunedì 10 ottobre 2011

Il diritto d’autore: la veste formale della creatività

DIRITTO D'AUTORE
Il discorso sul diritto d'autore è sempre molto attuale Ci s’interroga spesso sul contenuto di tale diritto e sull’utilizzazione economica prescritta da tale disciplina. Al centro d’infinite discussioni stanno le norme sul riconoscimento della paternità e la scelta delle procedure che forniscano una tutela più adeguata e immediata dal plagio di terzi.






“Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti, è quella branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli diritti morali ed economici”. (wikipedia).

Esso trova pieno riconoscimento e tutela nella legge n. 633 del 22 Aprile 1941. Nell'art. 2 sono individuate quelle opere a noi care: “…le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose”.

Molti credono che esso sia subordinato all’obbligo di deposito (ad esempio presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione e invece no. Il diritto d’autore nasce nel momento stesso in cui creiamo il nostro racconto; ci trasmette la facoltà di utilizzare la nostra opera in ogni modo e forma che desideriamo e in più ci permette di impedire a terzi di sfruttarla economicamente.

Il diritto d’autore si articola in due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e per questo gode di una forte tutela. Non ha carattere patrimoniale e non può essere ceduto ad altri soggetti né attraverso rinunzia né in maniera indiretta o involontaria. Ha valore in eterno e non si può rinunciare a esso. 

I principali diritti morali sono:
- il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
- il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la   reputazione dell’autore);
- il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).

Non pensate che sia meno importante solo perché non ha una valenza patrimoniale. A mio parere è l’aspetto più importante del diritto d’autore.

Il secondo, il diritto di utilizzazione economica, è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) a un acquirente (licenziatario).
Nel settore delle opere letterarie, i principali diritti di utilizzazione economica sono:
- diritto di riproduzione, cioè la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
- diritto di diffusione, cioè la diffusione dell’opera a distanza (con radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
- diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
- diritto di elaborazione, cioè la possibilità di modificare un’opera;
- diritto di recitazione o lettura pubblica, cioè il diritto che riguarda la comunicazione dell'opera al pubblico.

Tali diritti sono tra loro indipendenti, quindi l’autore può decidere di disporne separatamente con diverse formule contrattuali. Decidere di cederne uno, ad esempio, e tenere gli altri per se.
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per il diritto d’autore.
In molti si chiedono se il solo invio di un libro a un editore vale come implicito assenso alla pubblicazione. Ebbene no. La semplice cessione di un esemplare dell'opera non implica la trasmissione dei diritti di utilizzazione. La trasmissione di tali diritti deve sempre essere provata per iscritto.

Nella professione editoriale a tale scopo sono spesso utilizzati il contratto a termine o il contratto per edizione. Ambedue le tipologie di contratto prevedono che l'autore ceda il diritto di pubblicazione per le stampe per conto e a spese dell'editore (non dell’autore). Solo in questo caso si è di fronte ad un vero e proprio contratto di edizione, quando cioè l'editore si assume l'iniziativa, il rischio e il costo della pubblicazione.

La L.d.A. stabilisce inoltre che, con patto espresso, l'autore possa cedere all'editore anche i diritti di utilizzazione derivanti da elaborazione e trasformazioni. Questa norma fa capire come con il contratto di edizione si possano raggiungere finalità diverse dalla singola pubblicazione, come per esempio l'elaborazione del testo per gli adattamenti cinematografici, per diffusione in radio e per la registrazione su apparecchi meccanici. È sempre necessario però che l'oggetto del contratto sia, in prima battuta, l'opera da pubblicare per le stampe.

Fatte molta attenzione ai contratti che vi accingete a firmare. Tenete ben a mente quali diritti siete disposti a cedere e quali no. Leggete con calma l’oggetto (di solito è il primo articolo) e valutate la corrispondenza tra ciò che è scritto e ciò che desiderate.

Un tempo mi è stato presentato un contratto il cui oggetto recitava:


“… L’autore cede alla Casa Editrice il diritto esclusivo di pubblicazione e di utilizzazione economica dell’Opera in Italia e all’estero, di riproduzione a mezzo stampa, sia in volume che in periodico, su supporto magnetico o su altra forma di comunicazione, anche multimediale, di messa in commercio dell’opera in lingua Italiana di elaborazione, adattamento, riduzione e compendio dell’Opera, nonché la facoltà di cedere predetti diritti in tutto e in parte ad altri, per l’Italia e per tutti i paesi del mondo…”

Potete immaginare la mia faccia quando ho finito di leggere. A parte l’ansia che è intervenuta a un certo punto quando ho notato che non arrivava il punto che mi avrebbe permesso di riprendere fiato; a parte lo shock per la cifra che mi richiedevano per la pubblicazione. Ho pensato che avrei dovuto dare il sangue insieme al mio racconto.
Ricordate, basta un passaggio simile a questo se volete procedere semplicemente alla pubblicazione del vostro racconto:


“… L’autore cede alla Casa Editrice il diritto esclusivo di pubblicazione e di riproduzione dell'opera a mezzo stampa, sia in volume che in periodico su supporto magnetico o su altra forma di comunicazione, anche multimediale, di messa in commercio dell’opera…”

Per chi volesse approfondire consiglio:
File-Lilik_-_Il_copyright_sulla_cultura_-_video_Noè.ogv‎ ((File audio/video multiplexed Ogg Theora/Vorbis, durata 29m 58s, dimensioni 384×288 pixel, complessivamente 89kbps))
Capire il Copyright.Percorso guidato nel diritto d'autore
Fonte:
Diritto d'autore italiano (Wikipedia)
FAQ sul diritto d'autore (SIAE)






Scritto per"Scrittevolmente"

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